Legge federale sulla ricerca
La valutazione delle scelte tecnologiche è ancorata nella legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) . Ai sensi della modifica del 5 ottobre 2007, al capoverso 1 dell’articolo 9 (Accademie svizzere delle scienze) della legge sulla ricerca è stabilito quanto segue:
Le Accademie svizzere delle scienze impiegano i contributi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:
a. assicurano e promuovono l’individuazione precoce di tematiche rilevanti dal profilo sociale nel settore della formazione, della ricerca e della tecnologia.
b. si adoperano affinché chi acquisisce o applica le conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza.
c. contribuiscono in modo sostanziale al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e aperte al dialogo con il pubblico.
Convenzione sulle prestazioni
Nella convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione, rappresentata dalla Segreteria di Stato per l’educazione, la ricerca et l'innovazione SEFRI, e le Accademie svizzere delle scienze, la collaborazione con TA-SWISS è disciplinata come segue, conformemente al programma pluriennale:
Artikel 3, Abs. 4 Der Akademienverbund nimmt nach Artikel 9, Absatz 1 des Forschungsgesetzes die Technologiefolgenabschätzung wahr und trifft zu diesem Zweck gestützt auf seine Statuten die geeigneten organisatorischen Massnahmen (Kompetenzzentrum TA-SWISS). Dabei wird TA-SWISS weiterhin als «selbständige Organisationseinheit» geführt.
Artikel 3, Abs. 4a Im nach Absatz 4 definierten Rahmen etablieren die Akademien eine umfassende Zusammenarbeit mit TA-SWISS. Hierfür sollen die von den Leitungsorganen der TA-SWISS erarbeiteten TA-Jahresprogramme mit dem Akademienverbund auf Stufe Vorstand besprochen und mit den Programmen des Akademienverbundes und der Einzelakademien abgestimmt und koordiniert werden.
Artikel 3, Abs. 4b Der Akademienverbund und / oder die Einzelakademien beteiligen sich nach Bedarf und gemäss Absprache an den Projektarbeiten der TA-SWISS und in kind-Unterstützung und / oder durch finanzielle Beiträge.
La valutazione delle scelte tecnologiche in Svizzera
Dalla sua fondazione nel 1992 fino alla fine di dicembre 2007, TA-SWISS faceva capo al Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia. Una modifica della legge sulla ricerca ha stabilito la base giuridica per integrare il mandato di TA-SWISS nell’Associazione delle Accademie svizzere delle scienze. Dal 1° gennaio 2008 TA-SWISS costituisce quindi un’unità organizzativa autonoma delle Accademie svizzere delle scienze.
